Statuto dell’Associazione “Gastlichkeit in Südtirol – Ospitalità Sudtirolese“

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E FORMA GIURIDICA

  1. L’Associazione è denominata “Gastlichkeit in Südtirol – Ospitalità Sudtirolese“.
  2. L’Associazione ha sede presso l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti, via Macello 59, 39100 Bolzano.
  3. Ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile il sodalizio è un’associazione non riconosciuta senza fini di lucro.

Art. 2 FINALITÀ

  1. Scopo dell’Associazione è quello di creare, per il settore alberghiero e della ristorazione, una piattaforma destinata a favorire uno scambio virtuale e personale tra imprenditori e collaboratori, ma coinvolgente anche fornitori, giornalisti, clienti ed esperti esterni, come anche ogni altro soggetto interessato. L’Associazione vuole dare vita ad una rete attiva che costituirà al contempo una fonte di informazione e una piattaforma di discussione. Del pari l’Associazione si vede come un gruppo di soggetti ricchi di esperienza sulle problematiche attuali del settore turistico e disposti a mettere tale esperienza a opportuna disposizione del pubblico. L’Associazione intende creare un marchio che rifletta in maniera autentica e corretta il significato dell’ospitalità sudtirolese.
  2. L’Associazione persegue in primis i seguenti obiettivi:
    1. rivalutare le professioni del settore alberghiero e della ristorazione, in particolare quelle del servizio;
    2. migliorare e rafforzare in modo sostenibile l’immagine e la qualità del servizio;
    3. costituire una rete che promuova lo scambio professionale;
    4. dare vita ad un centro di competenza che costituisca il riferimento di base e il motore in ogni tematica attinente l’ospitalità sudtirolese, e in particolare lo scomparto del servizio;
    5. promuovere le nuove leve;
    6. promuovere l’innovazione;
    7. creare un marchio di qualità per il servizio di eccellenza nel settore alberghiero e della ristorazione.
  3. Nell’ambito dell’iniziativa “Ospitalità Sudtirolese” verranno in futuro promossi e sostenuti anche altri ambiti di attività, se utili al perseguimento degli obiettivi anzidetti.
  4. Gli obiettivi andranno perseguiti anzitutto affrontando i seguenti compiti e svolgendo le seguenti attività:
    1. eventi di aggiornamento professionale, quali corsi, seminari, incontri, conferenze, visite tecniche, viaggi di studio, riunioni conviviali, degustazioni e simili;
    2. discussioni tecniche, consulenze e scambi di esperienze online e in prima persona, in occasione di incontri e manifestazioni;
    3. concorsi di attitudine personale e premiazioni;
    4. promozione di attività di coaching e mentoring;
    5. campagne di immagine e simili;
    6. cooperazione con l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV);
    7. realizzazione di una homepage consona, presenza sui social media;
    8. edizione di varie pubblicazioni, video, filmati, ecc.;
    9. rappresentanza degli interessi dell’Associazione nei confronti delle autorità, del mondo politico e della collettività;
    10. partecipazione e organizzazione di manifestazioni, fiere specializzate e concorsi nel settore alberghiero e della ristorazione.
  5. Al fine di perseguire i propri scopi, l’Associazione potrà dar corso a ogni transazione di natura mobile o immobile direttamente o indirettamente collegata con le finalità dell’Associazione, come pure acquisire, alienare, realizzare, gestire, dare e prendere in locazione beni mobili, beni immobili e diritti reali.
  6. L’Associazione potrà inoltre dare corso a ogni manifestazione e adottare ogni ulteriore iniziativa direttamente o indirettamente opportuna, utile e/o necessaria alle finalità associative.

Art. 3 FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

  1. Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito da beni e valori mobili e immobili, anche acquisiti mediante compravendita, donazione, lascito e contributo anche pubblico o da parte di sponsor, come pure da introiti e quote ex art. 148 TUIR.

Art. 4 PUBBLICA UTILITÀ – ONORARIETÀ

  1. L’Associazione presenta orientamento sociale, poggia sul principio della solidarietà, persegue scopi di pubblica utilità e non è finalizzata al lucro.
  2. I mezzi dell’Associazione possono venir utilizzati soltanto per le finalità della stessa, restando in ogni caso esclusa la possibilità di una distribuzione tra i soci di eventuali utili o riserve.
  3. Tutti i mandati e le funzioni in seno all’Associazione vanno esercitati in forma volontaria e onoraria. Il Regolamento può prevedere la possibilità di un rimborso spese per il/la Presidente e/o i membri del Comitato direttivo e/o i Revisori dei conti.

Art. 5 DURATA

  1. L’Associazione ha durata illimitata. L’esercizio inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 6 SOCI

  1. Possono essere soci tutte le persone fisiche interessate che condividono e perseguono le finalità dell’Associazione.
  2. Le domande di ammissione all’Associazione possono presentarsi soltanto per iscritto ovvero online. Nella domanda il candidato deve impegnarsi a riconoscere lo Statuto, il Regolamento e le delibere degli organi dell’Associazione, e dichiarare di condividerne le finalità. Sull’eventuale rigetto della domanda decide il Comitato direttivo.
  3. Non è possibile una partecipazione a tempo determinato.

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

  1. Tutti i soci hanno il diritto di venir informati sulle attività dell’Associazione e di partecipare alle sue iniziative in base alla disponibilità e alle condizioni previste.
  2. Ogni socio ha diritto di voto e di elettorato attivo. Il diritto di elettorato passivo spetta ai soci maggiorenni. I soci minorenni non possono rivestire cariche associative ma possono assumere specifici compiti.

Art. 8 DOVERI DEI SOCI

  1. I soci sono tenuti a versare nei termini prescritti le quote, a tutelare gli interessi dell’Associazione, a perseguire costantemente il bene della stessa e a rispettare lo Statuto, il Regolamento e le delibere degli organi societari.

Art. 9 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

  1. La condizione di socio cessa, senza che si prefiguri per il socio recedente alcun diritto al patrimonio dell’Associazione,
    1. in seguito a dimissioni volontarie, che vanno comunicate per iscritto almeno 30 giorni prima della fine dell’anno;
    2. in seguito a decesso; c) in seguito a mancato pagamento della quota associativa entro l’esercizio;
    3. in seguito ad espulsione su delibera motivata del Comitato direttivo. Questa può venir emessa in particolare in presenza di una grave violazione delle disposizioni dello Statuto o del Regolamento o delle delibere degli organi societari, ovvero in caso di azioni intenzionali che arrechino danno al buon nome e all’immagine dell’Associazione o che siano contrarie alle sue finalità.
  2. Avverso la delibera di espulsione è ammesso il ricorso in assemblea entro 30 giorni a partire dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’espulsione stessa.
  3. La condizione di socio non può trasferirsi a terzi, e non passa agli eredi del socio.
  4. Il socio recedente, quale che sia il motivo del recesso, non ha diritto al rimborso delle quote sociali già versate.

Art. 10 ORGANI

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea dei soci;
    2. il Comitato direttivo;
    3. il/la Presidente;
    4. i Revisori dei conti.

Art. 11 DURATA DEI MANDATI

  1. I membri eletti e/o cooptati degli organi societari restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.
  2. I mandati dei membri degli organi societari decadono con le nuove elezioni successive al decorrere dei mandati stessi o alla morte, al ritiro, alle dimissioni o alla perdita dei presupposti da parte del titolare del mandato.
  3. I membri recedenti del Comitato direttivo vengono sostituiti dal primo non eletto. In caso di recesso del/della Presidente è invece necessario eleggere un nuovo/una nuova presidente.

Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci dell’Associazione.
  2. L’Assemblea dei soci può riunirsi in convocazione ordinaria o straordinaria; la convocazione viene effettuata dal/dalla Presidente in forma scritta, anche mediante fax o e-mail, sì da consentire ai soci di venire a conoscenza del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno al più tardi 7 (sette) giorni prima dell’assemblea.
  3. L’Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio precedente. Essa viene convocata inoltre ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario o sia richiesto da almeno 1/10 (un decimo) dei soci con indicazione dei motivi.
  4. All’Assemblea dei soci ciascun socio dispone di 1 (un) voto.
  5. L’indicazione del voto può essere data solo personalmente dal singolo socio.

Art. 13 NUMERO LEGALE E DELIBERE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei soci si intende in numero legale quale che sia il numero di soci presenti.
  2. Salvo diversamente disposto, l’Assemblea dei soci adotta le delibere ed elegge le cariche a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità dei voti la mozione si intende rigettata.
  3. Le votazioni si svolgono in linea di massima per alzata di mano oppure - ove ciò sia richiesto da almeno 1/10 (un decimo) dei soci presenti - con voto segreto mediante scheda.
  4. L’elezione degli organi societari avviene di norma con voto segreto mediante scheda, salvo si assenta all’unanimità alla votazione per alzata di mano.
  5. Sulle delibere dell’Assemblea dei soci si tiene un verbale; questo viene sottoscritto dal/dalla Presidente e controfirmato dal segretario/dalla segretaria verbalizzante.
  6. Per la modifica dello Statuto dell’Associazione è richiesta una maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Art. 14 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. Competenze dell’Assemblea dei soci sono:
    1. l’elezione del Comitato direttivo;
    2. l’elezione dei Revisori dei conti;
    3. la modifica dello Statuto;
    4. la delibera sul consuntivo annuo, costituito dal conto finanziario e da quello patrimoniale;
    5. l’approvazione delle attività degli organi societari;
    6. l’approvazione della relazione sull’attività, la definizione del programma di attività e l’approvazione del conto di previsione;
    7. le delibere su ogni altra materia che non rientri espressamente nelle competenze di altri organi societari.

Art. 15 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA, SCRUTATORI

  1. La presidenza dell’Assemblea dei soci è affidata al/alla Presidente o in caso di sua assenza al/alla Presidente vicario/a.
  2. L’Assemblea dei soci elegge 2 (due) scrutatori/scrutatrici e il segretario/la segretaria verbalizzante.

Art. 16 ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIETARI

  1. Per le elezioni vanno applicate, se compatibili, le disposizioni previste dall’art. 13.
  2. Per l’elezione del Comitato direttivo ogni avente diritto al voto può esprimere un numero di preferenze pari al massimo alla metà delle persone da eleggere (con arrotondamento per eccesso in caso di frazioni).
  3. Possono venir eletti/e solo candidati/e presenti o che in caso di assenza motivata dichiarino per iscritto di accettare l’eventuale elezione.
  4. Il Regolamento può prevedere una regolamentazione più dettagliata delle procedure elettorali.

Art. 17 COMITATO DIRETTIVO

  1. Organo esecutivo dell’Associazione è il Comitato direttivo, costituito da: a) il/la Presidente; b) sette altri soci dell’Associazione. 2. Il Regolamento può prevedere dettagli sulle procedure elettorali, eventualmente anche l’elezione per liste separate. 3. Inoltre il Comitato direttivo designa 1 (un) membro del Consiglio di presidenza dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) a partecipare alle sue riunioni con funzione consultiva, quindi senza diritto di voto. 4. Il Comitato direttivo può inoltre cooptare al massimo 2 (due) ulteriori membri dell’Associazione con diritto di seggio e di voto. 5. Successivamente all’elezione del Comitato direttivo, nel corso della seduta costitutiva quest’ultimo elegge al suo interno il/la Presidente e il/la Presidente vicario/a; questi rappresenta il/la Presidente con tutti i suoi diritti e doveri in caso di impedimento dello/a stesso/a. 6. Il Comitato direttivo resta in carica per quattro anni. I membri del Comitato possono essere rieletti.

Art. 18 COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

  1. Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:
    1. elezione del/della Presidente e dei singoli incaricati tra i nominativi eletti;
    2. esercizio di ogni competenza atta a perseguire gli obiettivi dell’Associazione come da art. 2 del presente Statuto, tenendo conto delle competenze riservate all’Assemblea dei soci;
    3. attuazione delle indicazioni formulate e delle delibere adottate dall’Assemblea dei soci;
    4. redazione del conto consuntivo annuo, costituito dal conto finanziario e da quello patrimoniale;
    5. fissazione della quota associativa annua;
    6. approvazione del Regolamento;
    7. assunzione di tutti i compiti statutari non riservati ad altri organi dell’Associazione.
  2. Il Comitato direttivo può deliberare se è presente la metà più 1 (uno) dei suoi membri.
  3. Salvo diversamente disposto, le delibere del Comitato direttivo vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti e le varie cariche elette sempre a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti la mozione si intende rigettata. I voti astenuti non contano.

Art. 19 RIUNIONI E VERBALI DEL COMITATO DIRETTIVO

  1. La convocazione delle riunioni del Comitato direttivo va effettuata per iscritto, anche per e-mail, a cura del/della Presidente. 2. Di ogni riunione va tenuto un verbale delle delibere; questo va sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a verbalizzante.

Art. 20 RESPONSABILITÀ CIVILE - DEBITI

  1. In linea di principio il Comitato direttivo risponde in solido degli atti giuridici da esso compiuti. In caso di delibere riguardanti aspetti finanziari, singoli membri del Comitato che abbiano espresso voto contrario possono venir esonerati espressamente dalla responsabilità civile.
  2. L’esonero dalla responsabilità va verbalizzato per iscritto con indicazione dei nominativi. I membri del Comitato rispondono nei confronti dell’Associazione in base alle normative sul mandato (Art.1703 del Codice Civile). 3. In relazione ai debiti dell’Associazione contratti da rappresentanti della stessa, i terzi aventi diritto possono rivalersi sul patrimonio sociale. 4. Di tali debiti rispondono personalmente e in solido anche i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione (Art. 38 del Codice Civile).

Art. 21 PRESIDENTE

  1. Il/la Presidente viene eletto/a dal Comitato direttivo all’interno di questo, e può essere rieletto. Il/la Presidente rimane in carica per quattro anni.
  2. Il/la Presidente rappresenta l’Associazione all’esterno e la rappresenta legalmente ai sensi dell’art. 36 c. 2 del Codice Civile. Il/la Presidente convoca e presiede ogni riunione, coordina le iniziative e sovrintende alla gestione dell’Associazione.
  3. Il/la Presidente convoca il Comitato direttivo con le modalità di cui all’art. 12.
  4. Il/la Presidente può adottare decisioni urgenti in prima persona e senza sentire il Comitato direttivo, ove una convocazione dello stesso non appaia possibile per motivi di tempo; egli deve tuttavia sottoporre dette decisioni urgenti alla ratifica del Comitato direttivo nella successiva riunione.

Art. 22 REVISORI DEI CONTI

  1. L’Assemblea dei soci elegge per la durata di quattro anni e fino alla successiva elezione 2 (due) Revisori dei conti. Questi non devono necessariamente essere soci dell’Associazione.
  2. Ai Revisori dei conti spetta la verifica del consuntivo annuo, costituito dal conto finanziario e da quello patrimoniale, come pure il controllo della gestione e delle finanze dell’Associazione.
  3. I Revisori dei conti riferiscono annualmente per iscritto all’Assemblea dei soci sulla loro attività.

Art. 23 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Lo scioglimento dell’Associazione e l’assegnazione del suo patrimonio possono venir deliberati solo da un’Assemblea straordinaria dell’Associazione.
  2. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio della stessa, adempiuto ogni altro obbligo e sentiti gli organi di controllo di cui all’art. 3 c 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, andrà devoluto ad altra organizzazione con obiettivi uguali o simili. In nessun caso il patrimonio societario o il ricavo di una sua alienazione potranno venir ripartiti tra i soci.

Art. 24 ART. 148 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

  1. Il presente Statuto societario è stato redatto ai sensi dell’art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) e successive modifiche e integrazioni, in particolare tenendo conto di quanto disposto dal c. 8, lettere da a) a f) dell’art. 148 TUIR.

Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI

  1. Per ogni aspetto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, art. 36 segg. nonché le disposizioni fiscali vigenti per gli enti non commerciali, in particolare quelle dell’art. 148 TUIR